La detrazione fiscale sulla ristrutturazione degli immobili

News! 2015-2016

Ebbene si, la nuova legge di stabilità quest’ottobre ha riconfermato anche per il 2016 le detrazioni fiscali  per gli interventi di ristrutturazione, per gli interventi di risparmio energetico e per l’acquisto dei mobili.

Per quanto riguarda il bonus ristrutturazione gli sgravi saranno pari al 50% delle spese sostenute, per una cifra non superiore a  96’000,00 euro. Il bonus consiste nella detrazione fiscale dall’imposta lorda suddivisa in 10 anni. Praticamente per 10 anni pagherete meno tasse per un totale complessivo pari al 50% delle spese da voi effettuate per la ristrutturazione.

È invece del 65% la detrazione  per tutti gli interventi di riqualificazione energetica volti all’abbassamento dei consumi energetici dell’immobile e al miglioramento termico dell’edificio. Vale a dire ad esempio che nel caso in cui decidesse di cambiare gli infissi perché obsoleti e pieni di spifferi preferendone un tipologia più performante che vi garantisca una minore dispersione del calore e un conseguente risparmi energetico, avrete diritto al rimborso del 50% del loro costo attraverso gli eco bonus.

A questo aggiungeteci anche i mobili e gli elettrodomestici. Se ristrutturate casa che fate i mobili non li cambiate? La legge di stabilità appena varata conferma anche i bonus mobili, anche se in questo caso il tetto massimo di spesa è pari a 10’000,00 euro, per una detrazione pari sempre al 50%. Gli arredi dovranno essere acquistati a seguito dell’inizio dei lavori di ristrutturazione. Forse con 10’000,00 euro non arrederete tutta la casa, ma meglio di niente.

Queste in realtà sono le conferme dei bonus già previsti per il 2015, ma la nuova legge di stabilità prevede anche alcune novità:La prima è quella che riguarda gli eco bonus estesi anche alle imprese. La nuova normativa prevede infatti che possano usufruire degli sgravi fiscali anche le imprese che effettuino spese e lavori di ristrutturazione finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica.La seconda afferma che le detrazioni varranno anche per interventi di ristrutturazione  degli immobili di edilizia residenziale pubblica e per edifici scolastici. In questo modo si spera di incentivare alla riqualificazione di tutte quelle strutture precarie per un miglioramento complessivo sia dell’efficienza energetica che della stessa stabilita di tali strutture, riducendone i costi di realizzazione degli interventi.A queste due si aggiunge poi la possibilità di usufruire di detrazioni anche su lavori condominiali, quindi non solo sui singoli immobili ma anche sulle parti comuni di interi edifici. Dulcis in fundo pare che per quanto riguardi il bonus mobili questo possa essere richiesto anche in assenza di ristrutturazione, ma con delle restrizioni. Sembra sia valido solo per coppie under 35 ma con almeno 3 anni di convivenza/matrimonio alle spalle, e che inoltra in tal caso il bonus non sia relativo ad un tetto di spesa di massimo 10’000,00 euro ma solo fino ad 8’000,00 euro. Questo per facilitare le giovani coppie che non sempre hanno la possibilità di ristrutturare la casa appena acquistata.

Mi raccomando per tutto questo ricordatevi del bonifico parlante: più precisamente ricordatevi di pagare tramite un bonifico i cui vengano indicati causale del versamento, tutti i dati del beneficiario della detrazione (compreso il C.F) nonché i dati dell’impresa che esegue gli interventi di ristrutturazione o di riqualificazione energetica, o anche dell’azienda fornitrice  a favore delle quali verranno effettuati i bonifici. Altrimenti niente bonus!

E voi che aspettate a ristrutturare casa?

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 La legge Negli anni precedenti….

Prorogato al 31 dicembre 2014 il bonus fiscale al 50 %

E per cio’ che riguarda il risparmio energetico c’è l’innalzamento della percentuale di sgravio al 65%.

Sarà possibile inoltre detrarre anche l’acquisto  di nuovo arredamento collegato alle esigenze della ristrutturazione ma per un massimo  di 10.000,00 euro.

Per rilanciare l’edilizia approvato  un bonus fiscale “unico” del 50%. In particolare, la detrazione Irpef per le ristrutturazioni sale dal 36 al 50% con tetto di 96mila euro (fino al giugno 2011 48mila) ma solo fino al 31 dicembre  2013. Viene rialzato  al  65%, sempre fino al 31 dicembre 2013, anche il bonus per l’efficienza energetica.

Il cosiddetto decreto “salva Italia” del Governo Monti (Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011), ha reso definitiva, trasferendola del testo unico delle imposte dirette, la detrazione del 36% sugli interventi edilizi (chiamata anche “bonus ristrutturazioni”), ovvero la possibilita’ di detrarre dalle tasse, in sede di dichiarazione dei redditi, una parte (il 36%) delle spese sostenute durante l’anno per la ristrutturazione della casa.

Oltre ad introdurre nuove norme (Dpr 917/86, nuovo articolo 16 bis) il decreto ha limitato la validita’ delle “vecchie” regole al 2011, annullando di fatto la proroga a tutto il 2012 scattata con la precedente legge Finanziaria, agendo direttamente sull’art. 17 della Legge 244/2007, che quindi resta applicabile solo ai casi che coinvolgono il periodo 2008-2011.

Con le varie leggi finanziarie passate e’ anche stata prorogata definivamente l’iva ridotta al 10% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su immobili residenziali.
Ulteriormente prorogata a tutto il 2011 anche la possibilita’ di usufruire dei benefici in caso di acquisto di abitazioni ristrutturate. Per i dettagli si veda la nota in fondo alla scheda.
Non usufruibile, invece, il cosiddetto “bonus arredi”, una detrazione del 20% sugli acquisti di mobili ed elettrodomestici abbinati alle ristrutturazioni edilizie, attivato nel 2009 ma non rinnovato per gli anni successivi.

In questa scheda vengono approfondite le “vecchie” normative applicabili alle ristruttrazioni messe in atto fino a tutto il 2011, mentre per quelle attivate, e pagate, nel corso del 2012 si rimanda alla nuova scheda RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE dal 2012: LE NUOVE REGOLE PER LA DETRAZIONE DEL 36%.

RIEPILOGO PRINCIPI GENERALI DEL “BONUS RISTRUTTURAZIONI”:
Le detrazioni si possono applicare ai lavori effettuati in case di abitazione e nelle parti comuni degli edifici residenziali nel corso dell’anno. Questo per ogni singolo immobile sul quale si siano effettuati lavori di manutenzione o di ristrutturazione, nel limite massimo di 48.000 euro gia’ detto.
Nel caso in cui nei lavori sia coinvolta una pertinenza, anche accatastata separatamente, spetta un unico limite massimo di spesa di 48.000 euro su cui calcolare la detrazione, come specificato dall’Agenzia delle entrate con varie risoluzioni (n.124 del 4/6/07 e n.181 del 29/4/08)
Naturalmente, se all’inizio dei lavori l’unita’ immobiliare e’ una sola ed alla fine dei lavori fossero diventate due, fa fede il numero originario.
Ogni anno, per dieci (cinque o tre, a seconda dei casi) anni, il contribuente detrarra’ la quota di spesa relativa, nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione. Cio’ significa che se la spesa annua detraibile risulta superiore all’Irpef che deve essere pagata, la detrazione sara’ solo pari all’Irpef ed il resto della cifra andra’ perso, non essendo recuperabile l’anno successivo (ne’ tantomeno rimborsato!).

CHI NE USUFRUISCE
Possono usufruire della detrazione tutti gli individui soggetti all’Irpef e non riguardano solamente i PROPRIETARI, ma anche tutti gli altri che siano titolari di diritti reali sugli immobili, e che ne sostengono le spese.

Ecco le varie categorie legittimate alle detrazioni:
– il proprietario od il nudo proprietario;
– il titolare di un diritto di usufrutto;
– il titolare di un diritto di uso;
– il titolare di un diritto di abitazione o superficie;
– il locatario;
– il comodatario;
– il familiare convivente del possessore o del detentore dell’immobile, anche se non legalmente sposato (a patto che i bonifici e le fatture sono a lui intestati). Vedi Cassazione 26543/2008;
– i soci di una cooperativa, sia essa divisa, indivisa o semplice;
– gli imprenditori individuali, eccetto che per gli immobili strumentali o la merce;
– l’acquirente che, nel caso di compromesso in fase di vendita, sia gia’ immesso nel possesso ed esegua per se’ i lavori (e’ necessario che il compromesso sia gia’ stato registrato e che l’acquirente indichi gli estremi di tale registrazione nell’apposito modulo di inizio lavori).
Si puo’ effettuare detrazione anche nel caso in cui i lavori siano effettuati di persona e quindi siano da detrarre solamente le spese di acquisto dei materiali

LAVORI PER I QUALI E’ PREVISTO IL BONUS
– le spese sostenute per eseguire interventi di manutenzione ordinaria nelle parti comuni di edifici residenziali, da dividere tra i condomini secondo le quote condominiali (non sono ammessi a determinare agevolazioni gli stessi interventi che, invece di essere effettuati su parti comuni, venissero invece attuati sulle proprieta’ private -appartamenti o villette, cantine, soffitte, garage);
– gli interventi di manutenzione straordinaria realizzati su immobili di qualsiasi categoria (anche rurale);
– le opere di restauro e risanamento conservativo;
– i lavori di ristrutturazione edilizia sia per gli appartamenti singoli che per gli impianti condominiali.

Qui di seguito, per comodita’, la definizione degli interventi edilizi ai sensi del “testo unico dell’edilizia” (d.p.r.380/01), art.3 comma 1 (lettere “a” e “b”):
– interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
– interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche’ per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita’ immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

Sono anche detraibili nella stessa misura:
– le spese di progettazione e in generale quelle di prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici.
– le spese di acquisto dei materiali;
– gli oneri di urbaizzazione;
Un chiarimento importante: Dal 2011 (piu’ precisamente da Maggio) non e’ piu’ determinante, ai fini della possibilita’ di usufruire della detrazione, che nelle fatture venga evidenziato il costo della manodopera rispetto agli altri (vedi Dl 70/2011 art.7).

Non sono invece detraibili:
– gli interessi passivi derivanti da mutui (stipulati per effettuare i lavori di restauro);
– interessi bancari su scoperti od altro;
– trasloco dei mobili, spostati per permettere l’esecuzione dei lavori;
– custodia per i mobili.

COSA FARE PER USUFRUIRE DEL BONUS
Dal Maggio 2011 non occorre inviare alcuna comunicazione preventiva al centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate. Al posto di questo adempimento ne sono stati introdotti altri, tra cui l’obbligo di conservazione -ed esibizione a richiesta- della documentazione inerente i lavori e l’immobile.

Gli adempimenti attualmente in vigore sono:
Comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale, quando previsto
Nei casi in cui sia richiesta una comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale (come si desume dalle relative leggi sulle norme di sicurezza nei cantieri, vedi per esempio il d.lgs.81/2008) occorre inviarla, anch’essa tramite raccomandata a/r, indicando:
-generalita’ del committente i lavori;
-ubicazione del luogo in cui essi avvengono;
-natura dell’intervento;
-informativa contenente i dati relativi all’impresa esecutrice delle opere;
-dichiarazione di responsabilita’ della ditta ed assunzione della stessa del rispetto agli obblighi in materia di sicurezza e contribuzione;
-data d’inizio dei lavori.

Pagamenti tramite bonifico
Le spese detraibili devono venire pagate tramite bonifico bancario (indicando la causale del versamento), indicando anche il codice fiscale di chi effettua i pagamenti (indicandoli tutti se sono piu’ persone a sostenere le spese ed a dover beneficiare delle agevolazioni), nonche’ la partita IVA (od il codice) della ditta che riceve il pagamento.
Nel caso di opere realizzate nei condomini, e’ necessario indicare, come committente, sia il codice del condominio che quello dell’amministratore e, in mancanza, del condomino che provvede al pagamento. Le banche presso le quali vengono effettuati i bonifici bancari devono comunicare al fisco, entro il 31 luglio dell’anno successivo, gli elenchi delle transazioni relative effettuate.
Ricordiamo che sul bonifico le poste e le banche applicano dal 6/7/2011 una ritenuta del 4% (prima, per la precisione dal 1/7/2010, era del 10%). Questa ritenuta e’ praticata a titolo di acconto sulle imposte dovute dal beneficiario e non riguarda in alcun modo il soggetto che effettua il pagamento.

Indicazione dati catastali nella dichiarazione dei redditi
indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;

Conservazione di documenti relativi agli immobile e all’intervento edilizio
Conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti indicati dall’Agenzia delle entrate nel Provvedimento del 2/11/2011 prot.2011/149646, ovvero:
– le abilitazioni amministrative richieste dalla legge per gli interventi edilizi oggetto della detrazione (Scia, comunicazione inizio lavori, autorizzazione, permesso, concessione, etc.). Se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo va conservata una dichiarazione sostitutiva in cui sia indicata la data inizio lavori e dove va dichiarato che gli interventi edilizi rientrano tra quelli agevolabili e che non necessitano di alcun titolo abilitativo;
– per gli immobili ancora non censiti, la richiesta di accatastamento;
– le ricevute di pagamento dell’ICI, se dovuta;
– la delibera assembleare di approvazione dei lavori per gli interventi riguardanti le parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
– la dichiarazione del consenso ai lavori del possessore dell’immobile se i lavori sono effettuati dal detentore dello stesso;
– la comunicazione fatta alla ASL, se obbligatoria;
– le fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute;
– le ricevute dei bonifici effettuati.

FRAZIONAMENTO DEL BONUS PER PIU’ ANNI
Il bonus dev’essere ripartito, come regola generale, in dieci rate annuali dello stesso importo. Se il contribuente ha o supera i 75 anni e’ resa possibile la detrazione in cinque anni, se ha o supera gli 80 le rate possono essere tre. In ambedue i casi, comunque, deve trattarsi di titolari di un diritto reale sugli immobili oggetto dell’intervento edilizio (non possono pertanto ridurre le rate gli inquilini o i comodatari). La scelta per la ripartizione della detrazione deve essere effettuata irrevocabilmente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta in cui la spesa viene sostenuta. Se le spese vengono sostenute in piu’ anni, la scelta operata nella prima dichiarazione non e’ vincolante anche per l’anno successivo.

AL TERMINE DEI LAVORI
Occorre trasmettere, per opere complessive superiori ai 51.645,99 euro, una dichiarazione di esecuzione dei lavori al Centro Operativo di Pescara. Essa dovra’ essere inviata, per raccomandata a/r, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui sono stati terminati i lavori. Questa dichiarazione deve essere sottoscritta da un professionista (ingegnere, architetto o geometra) oppure da un tecnico abilitato.
Nel caso in cui gli interventi abbiano riguardato parti comuni condominiali il contribuente, al posto di tutta la documentazione suddetta, puo’ inviare una certificazione rilasciata dall’amministratore di condominio in cui lo stesso attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ed indichi la somma di cui il contribuente puo’ tener conto ai fini della detrazione.
Occorre anche conservare -per almeno i cinque anni successivi alla dichiarazione- le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese eseguite, nonche’ le ricevute dei bonifici bancari. (La documentazione deve essere esibita a richiesta degli uffici finanziari). Ricordarsi di indicare l’opzione prescelta nella dichiarazione dei redditi.

MOTIVI DI DECADENZA
Non puo’ essere ammessa la detrazione nei seguenti casi (con conseguente perdita del diritto e recupero dell’importo detratto da parte degli uffici finanziari):
– mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei dati catastali dell’immobile e degli estremi di registrazione dell’atto che costituisce titolo a eseguire i lavori (se il soggetto che li esegue e’ detentore);
– mancata conservazione od esibizione della documentazione prevista dall’Agenzia delle entrate;
-mancata comunicazione alle Aziende Sanitarie Locali quando obbligatoria;
-mancata esibizione delle fatture o ricevute relative alle spese, ovvero del bonifico bancario;
-intestazione di fatture o del bonifico a persona diversa dalla richiedente il beneficio;
-pagamento non eseguito tramite bonifico bancario o postale;
-opere difformi alle norme urbanistiche od edilizie comunali;
-violazione delle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonche’ quelle contributive (eccetto che nel caso in cui il proprietario sia in possesso di dichiarazione di osservanza da parte della ditta ai sensi dell’art. 4, L.15/68, mostrando cosi’ la propria buona fede).

Note:
– il mancato invio della “comunicazione di fine lavori” non costituisce piu’ motivo di decadenza del beneficio. Cio’ in quanto dal 2003 l’importo massimo detraibile (48.000 euro) e’ inferiore alla soglia a partire dalla quale detto adempimento e’obbligatorio (51.645,69 euro). Si e’ espressa in merito l’Agenzia delle Entrate con circolare 21E del 23/4/2010.
– ovviamente finche’ vigeva l’obbligo di comunicazione preventiva al Centro Servizi (tolto a decorrere dal 14/5/2011 dal DL 70/2011) il mancato rispetto dello stesso costituiva motivo di decadenza del diritto ad usufruire della detrazione.

COSA SUCCEDE SE VARIA IL POSSESSO IN CORSO D’OPERA
Vediamo i vari casi in cui, prima che i cinque o dieci anni in cui si deve dilazionare della detrazione siano passati, avvengano dei passaggi di proprieta’:
– nel caso di vendita o donazione (atto di trasmissione tra vivi) il diritto alle detrazioni puo’ restare al venditore/donatore o essere trasferito all’acquirente/donatario. Questa regola e’ in vigore dal 17/9/2011, sancita dalla legge 289/2002 art.2 comma 5 cosi’ come modificato dal DL 138/2011 art.2 comma 12ter. In precedenza il diritto alla detrazione passava automaticamente all’acquirente, anche in caso di vendita di quote. Si veda anche la guida fiscale dell’Agenzia delle entrate disponibile tra i link utili;
– nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione spetta agli eredi che conservano la detenzione materiale dell’immobile;
– nel caso di trasferimento dell’inquilino -o del comodatario- il diritto alla detrazione rimane eccezionalmente a colui che ha effettuato i lavori, anche se non abita piu’ nell’immobile in questione;

NOTA SULL’APPLICAZIONE DEL BONUS AGLI ACQUISTI DI CASE RISTRUTTURATE
La Finanziaria 2008 ha reintrodotto la possibilita’ di utilizzare il bonus fiscale in caso di acquisto di una unita’ immobiliare di tipo residenziale ristrutturata o in corso di ristrutturazione, e le Finanziarie successive (fino all’ultima del 2012) hanno prorogato questa possibilita’ fino a tutto il 2011.

Questa agevolazione prevede la detrazione dall’irpef del 36% calcolata sul 25% del prezzo dell’immobile desunto dal contratto di acquisto o di assegnazione (nel caso di lavori effettuati da cooperative) entro il limite massimo di 48.000 euro.
Essa e’ applicabile per ristrutturazioni eseguite -direttamente o da parte di imprese o cooperative edilizie- tra il 1/1/08 e il 31/12/2011 con acquisto entro il 30/6/2012 (vale la data del rogito).

Ricordiamo che tale possibilita’, prevista fin dal 2002 e poi via via prorogata, era stata sospesa per l’anno 2007 a causa della mancata proroga della scorsa finanziaria (finanziaria 2007).

Si veda in proposito l’art.1 comma 17 lettera b) della legge 244/2007 cosi’ come modificato dal Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011 (Decreto Monti “salva-italia”)
Maggiori informazioni su un articolo della rivista dell’Agenzia delle entrate: clicca qui

NOTA SULLA DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
Si tratta di una detrazione aggiuntiva, quantificata nel 20% delle spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici “abbinato” all’esecuzione di lavori oggetto della detrazione del 36%.

Per il 2010 e il 2011 questa detrazione non e’ usufruibile. Introdotta nel 2009 dal DL 5/09 art.2 NON e’ stata mai prorogata.

Altri dettagli nelle Circolari Agenzia delle entrate n.35 del 16/7/09 e n.21E del 23/4/2010;
Ulteriori chiarimenti utili sul sito della rivista dell’Agenzia delle entrate: clicca qui

CUMULABILITA’
La detrazione del 36%, da sempre, non e’ cumulabile con le altre detrazioni fiscali relative ad interventi edilizi, per esempio quella del 55% sugli interventi finalizzati al risparmio energetico.
Se gli interventi eseguiti rientrano in ambedue le detrazioni, il contribuente dovra’ quindi fare una scelta tra le due.

RIFERIMENTI NORMATIVI STORICI
Per i principi generali della detrazione
– Legge 449/1997 art.1 – norma originaria (detrazione al 41% per il 1998 e il 1999 e del 36% per il 2000 e il 2001)
– Legge 289/2002 art.2 comma 5 (proroga detrazione 36% per il 2002 e il 2003)
– Dl 355/2003 convertito nella legge 47/2004 art. 23-bis (proroga per il 2004 e il 2005 con aliquota detrazione al 41%)
– Legge 266/2005 art.1 comma 121 (proroga detrazione del 41% per il 2006)
– Legge 296/2006 art. 1 comma 387 (proroga al 2007 con aliquota detrazione al 36%)
– Legge 244/2007 art.1 comma 17, modificato via via dalle Finanziarie 2009 e 2010 (proroga detrazione 36% per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011)
– Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011, art.4 (limitazione validita’ precedenti norme fino a tutto il 2011).
– Dl 78/2010 art.25 (ritenuta sui bonifici)
– Dl 70/2011 art.7 comma 2 lettera q (abolizione comunicazione preventiva al centro servizi ed introduzione altri obblighi).
– DL 138/2011 art.2 comma 12ter che ha modificato la Legge 289/2002 art.2 comma 5 (opzione di scelta in caso di vendita dell’immobile nel periodo di fruizione della detrazione)
– Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011 (Decreto Monti “salva-italia”), art.4, che ha “annullato” la proroga della delle suddette norme al 2012 introducendo nuove norme che disciplinano la detrazione del 36% sul “testo unico delle imposte dirette”

Per le disposizioni attuative:
– Decreto del Ministro delle finanze 18/2/1998 n. 41
– Provvedimento Agenzia delle entrate del 2/11/2011 prot. 2011/199646 (sul nuovo obbligo di conservazione della documentazione).

Qui di seguito vengono descritti i percorsi legilsativi e gli adempimenti burocratici per l’ottenimento del beneficio fiscale ì.

La riforma finanziaria del 2009 prevede una proroga di quelle che erano le agevolazioni fiscali inerenti la ristrutturazione delle costruzioni destinate ad uso abitazione.

La legge del 24 dicembre 2007 n 244, è questa la legge che definisce i parametri della manovra finanziaria del 2008, agli art 17 e 18 avalla la precedente normativa.

Il primo dei due articoli, stabilisce infatti che sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative a:

– interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;

-interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2011.

L’art.18, invece, definisce prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l’agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2008.

La comunicazione al comune

E’ indispensabile per non perdere i benefici fiscali che sia redatto lo strumento urbanistico necessario per lo svolgimento dei lavori.

In caso di manutenzione straordinaria  senza  opere strutturali e per edifici privi di qualsiasi vincolo ( archeologico,storico, paesaggistico ecc..) basta la C.I.L. (Comunicazione di inizio lavori) redatta da un professionista iscritto all’albo.

Per altri casi a secondo delle necessita’ si presentera’ la SCIA o la DIA.

Pagamento dei lavori di ristrutturazione.

Ricordiamo che è indispensabile effettuare il pagamento delle spese per i lavori di ristrutturazione solo tramite bonifico bancario da cui risulti:

la causale del versamento;

il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione;

la partita IVA o il codice fiscale dell’impresa beneficiaria del bonifico.

Se il pagamento è stato effettuato da più soggetti, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di ognuno di essi.

Nel caso sia stato indicato solo il codice fiscale del soggetto che ha inviato la comunicazione al centro servizi, niente paura , la detrazione viene riconosciuta anche agli altri aventi diritto purché questi indichino nella loro dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico.

Nel caso di lavori condominiali, nel bonifico dovrà essere trascritto il codice fiscale del condominio, quello dell’Amministratore, e dell’eventuale condomino che ha provveduto al pagamento materiale della spesa.

Nel caso di comproprietà dell’immobile, il diritto alla detrazione va ripartito tra i proprietari sulla base delle spese effettivamente sostenute da ciascuno di essi.

Anche in questo caso vanno riportati i codici fiscali di ognuno dei comproprietari, ricordandosi che le fatture devono essere intestate agli stessi nominativi.

Tuttavia se nel bonifico è stato indicato solo il codice fiscale del soggetto che ha inviato la comunicazione al Centro Servizi, per gli altri partecipanti non decade la possibilità di ottenere il beneficio a meno che questi non si dimentichino di indicare nella loro dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico.

Tutte le banche hanno dei moduli appositi per effettuare il bonifico.

Detrazione del 50% sul risparmio energetico

La legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244)
ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 le agevolazioni fiscali
(introdotte dalla legge finanziaria per il 2007) spettanti ai contribuenti
che sostengono spese per il conseguimento di risparmio
energetico.
I benefici consistono in una detrazione dalle imposte sui redditi
(Irpef o Ires) del 50 per cento delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a
seconda della tipologia dell’intervento eseguito.
Oltre alla proroga, la legge finanziaria per il 2008 ha previsto con decorrenza 1° gennaio
2008:
• l’esonero dalla presentazione della certificazione per la sostituzione di finestre e per l’installazionedi pannelli solari;
• la possibilità di ripartire la detrazione da 3 a 10 anni, a scelta del contribuente;
• l’estensione dell’agevolazione anche per l’installazione di altri tipi di impianto di riscaldamento.
Per gli interventi di risparmio energetico realizzati nel 2007, rimane l’obbligo di ripartire la detrazione in tre rate annuali di pari importo.
È stata sostituita, invece, con effetto retroattivo, la tabella dei valori limite della trasmittanza termica.
La normativa in materia è stata peraltro integrata con le disposizioni del decreto 26 ottobre2007, che ha:
ampliato la definizione di tecnico abilitato per il rilascio dell’asseverazione, dell’attestato di certificazione o qualificazione energetica e della scheda informativa;
• previsto la possibilità, in caso di più interventi per lo stesso edificio o immobile, di produrre  una documentazione unitaria anche per l’attestato di certificazione o qualificazione energetica e per la scheda informativa relativa ai lavori realizzati, e non solo per l’asseverazione,come indicava il precedente decreto;
• chiarito i requisiti tecnici che devono possedere i pannelli solari (certificazioni) per essere ammessi all’agevolazione.
La presente guida illustra le tipologie di interventi per i quali si può fruire della detrazione fiscale e gli adempimenti necessari per ottenerla così come sono stati individuati dettagliatamente nel decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 19 febbraio 2007

L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta
nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, da ripartire in
rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione,
diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.
Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico (per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione,l’illuminazione);
  • il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni,pavimenti);
  • l’installazione di pannelli solari;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

I limiti d’importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento,come indicato nella seguente tabella:

  1. Per gli interventi realizzati a partire dal 2008, quando essi consistono nella prosecuzionedi interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile,ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anchedelle detrazioni fruite negli anni precedenti.
  2. In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza,la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.

TIPO DI INTERVENTO DETRAZIONE MASSIMA

  1. riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro
  2. involucro edifici (pareti, finestre, compresi
  3. gli infissi, su edifici esistenti) 60.000 euro
  4. installazione di pannelli solari 60.000 euro
  5. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 30.000 euro

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO NON SONO CUMULABILI!

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI
La detrazione d’imposta del 50 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 50 per cento per il recupero del patrimonio edilizio).
Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli
adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.

Quindi ad esempio le spese sostenute per gli infissi non possono essere detratte nella pratica del 50% per la ristrutturazione  e poi ulteriormente detratte in quella del 50% per il risparmio energetico

I vostri commenti

804 risposte a “La detrazione fiscale sulla ristrutturazione degli immobili”

  1. carlo ha detto:

    Buongiorno
    mio cognato ha una impresa edile individuale , vuole ristrutturare la propria abitazione può eseguire lui i lavori come impresa individuale e fatturare a se stesso , onde poter godere dello sgravio fiscale , impresa individuale ha lo stesso codice fiscale del committente appunto mio cognato .?
    E se fosse possibile come si deve comportare l ditta individuale con emissione della fattura con iva agevolata al 10 %
    Grazie

  2. Riccardo ha detto:

    Buongiorno,
    Ho acquistato una villetta bifamiliare da completare internamente (mancano i tramezzi, gli impianti e i pavimenti), facendo i lavori posso che mancano posso usufruire delle detrazioni per lavori di ristrutturazione?
    Grazie

  3. nicola gallo ha detto:

    voglio comperare un immobile da ristrutturare totalmente e un casale col giardino 70 metri quadrati con possibilità di ampliarla, di che agevolazione possiamo usufruire?

  4. giuseppe ha detto:

    Salve, volevo porre un quesito e spero di avere risposte: sto ristrutturando casa e penso di superare i 96000 euro. Posso chiudere in cantiere prima di superare la cifra e aprire, il prossimo anno, un nuovo progetto di ristrutturazione per completare le opere? Se si quanto avrò di detrazione?

    Grazie

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